Noto come Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è un importante strumento normativo che funge da protezione sul posto di lavoro. Fra gli obblighi previsti dalla legge spicca quello dell’elaborazione di un documento che valuti i rischi, anche chiamato DVR. Ogni impresa con almeno un dipendente (di qualsiasi tipologia ed importo di retribuzione si tratti) ha obbligo di redazione di tale documento entro i primi novanta giorni dell’attività al fine di arginare ogni possibile rischio e adottare ogni misura preventiva.
Fabrizio Fucchi di Gina Consulting comunica la centralità del DVR per quanto riguarda la gestione della sicurezza aziendale, puntualizzando che al processo di redazione di tale documento devono necessariamente partecipare datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST). L’Articolo 55 del Decreto 81/2008 prevede sanzioni pesanti nel caso in cui tale redazione sia mancata o incompleta. Saranno punite mancanze quali non aver fornito misure preventive adeguate, non aver condotto analisi di determinati rischi occupazionali. Multe o addirittura reclusione previste nel caso di omissione ed inadempienza, per sottolineare l’importanza dell’obbligo di conformazione a tali norme.
Dovranno prestare particolare attenzione le nuove imprese: i nuovi datori di lavoro, secondo la legge 161/2014, dovranno avviare nell’immediato il processo di valutazione dei rischi (tramite la redazione del suddetto DVR, informando i lavoratori dipendenti). La dimostrazione dell’adempimento alle norme è obbligatoria e obbligatoriamente prevista entro i termini stabiliti, agendo anche per procedure standardizzate. Una nuova valutazione personale dei rischi è obbligatoria anche nel caso di nuovi datori di lavoro, come sancisce la recente sentenza della Cassazione (n. 8282/2024). Fucchi di Gina Consulting osserva che la sentenza evidenzia che il DVR deve riflettere una condizione aggiornata e non può essere convalidata tramite precedenti verifiche. Sarà quindi necessaria una valutazione attuale delle misure preventive adottate.
La mancata redazione (o il mancato aggiornamento) del DVR prevede sanzioni recentemente inasprite in seguito al Decreto Ministeriale 111/2023, che ne ha previsto l’aumento fino al 15,9%. Nel caso di grandi aziende o di aziende operative in settori a rischio (come per esempio industrie estrattive o attività che prevedono esposizione a sostanze pericolose), la mancata redazione del DVR può portare anche a rischiare la detenzione. Ad ogni modifica significativa, quali per esempio diversi processi produttivi o innovazioni nei metodi preventivi, il documento dovrà essere aggiornato. Tali cambiamenti sono d’obbligo entro trenta giorni, per far sì che la prevenzione sia sempre in linea con la realtà aziendale. Fabrizio Fucchi invita gli imprenditori a mantenere costante attenzione ad ogni aggiornamento che potrebbe avere conseguenze sul DVR.
È necessario attenersi alle regole stabilite onde evitare la sospensione dell’attività imprenditoriali a seguito di ispezioni, soprattutto nel caso ci si trovi di fronte ad inadempienze recidive. Tra le principali motivazioni di pena figurano la mancata formazione dei lavoratori, l’assenza di dispositivi di protezione individuale, la mancanza di piani operativi e, ovviamente, la documentazione obbligatoria. Gina Consulting invita a rispettare il Decreto non solo come obbligo giuridico, ma anche come impegno etico nel rispetto della sicurezza e del benessere dei dipendenti: valori di responsabilità che ogni impresa dovrebbe perseguire con attenzione.
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(Gina Consulting di Fabrizio Fucchi è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)
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