“Tutti gli elementi convergono nel ritenere che Fabbri abbia commesso un errore grave e colposo nella valutazione delle possibili conseguenze del proprio gesto, pur essendo consapevole della presenza di Piampiano nella zona e della prevedibilità astratta dell’evento”. Lo scrive il gup di Firenze Davide Gugliotta nelle motivazioni della sentenza con cui, il 22 dicembre scorso, ha condannato Piero Fabbri a quattro anni e due mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato nella vicenda della morte di Davide Piampiano. Motivazioni di cui la famiglia aveva chiesto conto qualche settimana fa, lamentando ritardi nella loro pubblicazione e nella celebrazione del nuovo processo, per omissione di soccorso.
Secondo quanto ricostruito, infatti, Piero Fabbri ritardò la richiesta di soccorso e cercò inizialmente di sostenere la tesi secondo cui il colpo fosse partito accidentalmente dal fucile del giovane. Un comportamento che il giudice collega allo stato emotivo dell’uomo, il quale perse lucidità dopo aver colpito mortalmente l’amico. E se da un lato il giudice spiega che un intervento sanitario immediato non avrebbe potuto salvare la vita del ventiquattrenne, “il ferimento colposo avrebbe dovuto indurre immediatamente Fabbri a chiedere soccorsi sanitari”. Ma il muratore – “senza alcuna ragionevole giustificazione” – non lo fece.
E per questo, pur escludendo la configurabilità dell’omicidio con dolo eventuale (per la scarsa visibilità presente nel Fosso delle Carceri al momento dello sparo, dovuta al calare del sole e alla vegetazione e il breve intervallo di tempo tra l’avvistamento di Piampiano scambiato per un cinghiale e l’esplosione del colpo), il giudice, al termine del processo per la morte di Davide Piampiano celebrato con rito abbreviato, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura affinché valuti l’eventuale sussistenza del reato di omissione di soccorso per quello che il gip definisce un comportamento “dilatorio e attendista”.
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