La Legge Regionale 10 luglio 2017 n. 8, in vigore dal 13 luglio 2017 ha apportato rilevanti novità in materia di legislazione turistica. L’Amministrazione comunale di Assisi prendendone atto e pianificando i relativi controlli per la sua attuazione ritiene di dover segnalare agli operatori alcune delle modifiche ritenute più rilevanti relative alle attività ricettive, rinviando per il dettaglio al testo normativo.
Locazioni turistiche (art. 40): vengono introdotti in legge, al fine della tutela del turista consumatore gli alloggi per finalità turistiche (categoria cui non appartengono le strutture ricettive). I soggetti che intendono locare gli immobili devono presentare al Comune competente per territorio una comunicazione (non SCIA) indicando gli alloggi destinati alla locazione e il periodo durante il quale intendono locarli; in caso di mancata o incompleta comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. Anche per questa fattispecie è obbligatoria la comunicazione dei flussi turistici a fini Istat e la denuncia degli ospiti alla Questura (art. 36, comma 4)
Affittacamere (art. 20): è stato eliminato il requisito della residenza del titolare dell’attività ricettiva e viene lasciata la possibilità di esercitare l’attività anche in forma imprenditoriale (anche in forma societaria). Tale attività non potrà più essere esercitata in appartamenti dal momento che questa è stata ricondotta nella tipologia case e appartamenti per vacanze.
Le attività ricettive già autorizzate che esercitano l’attività contestualmente sia su camere che appartamenti possono continuare l’attività stessa anche in deroga alle nuove disposizioni; i soggetti che alla data del 13 luglio 2017 esercitano l’attività di affittacamere esclusivamente in non più di due appartamenti, devono adeguarsi entro il 13 luglio 2018 alla nuova normativa. Si ricorda che l’attività è soggetta a Scia, la cui mancanza è soggetta a sanzione amministrativa da 3.000,00 a 10.000,00, oltre ovviamente alla chiusura.
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