Con il rientro dalle vacanze e la ripresa a pieno regime di tutte le attività produttive, com-merciali e sportive, torna in primo piano il tema della sicurezza igienico-sanitaria degli impianti idrici e della gestione del rischio Legionellosi. Un tema regolato dal D.Lgs. 102/2025 e dal D.Lgs. 18/2023, che impongono precisi doveri di prevenzione a tutela della salute pubblica.
In Umbria, la vigilanza sanitaria da parte delle Usl non si muove quasi mai con controlli a tappeto, bensì a seguito di evento. Quando purtroppo si verifica un caso di infezione e scatta la segnalazione medica, i tecnici della prevenzione intervengono immediatamente nella struttura frequentata dal paziente per i campionamenti ufficiali. È esattamente in questo momento che chi non è in regola rischia grosso: l’assenza della documentazione preventiva o la positività degli impianti aprono la strada a pesanti sanzioni e a contestazioni di natura giudiziaria.
Chi ha l’obbligo di legge? L’elenco delle attività
La normativa non si applica solo alle grandi strutture sanitarie, ma mappa dettagliatamente tutti gli edifici considerati “prioritari” o comunitari. Nello specifico, l’obbligo di redigere la Valutazione del Rischio e predisporre i campionamenti periodici ricade su: Strutture Turistico-Ricettive: hotel, alberghi, residenze d’epoca, agriturismi, villaggi turistici, campeggi, affittacamere e bed & breakfast. Impianti Sportivi e Ricreativi: palestre, centri fitness, piscine pubbliche e private a uso collettivo, scuole di danza e palazzetti. Centri Benessere: stabilimenti termali, SPA e centri estetici dotati di vasche idromas- saggio o cabine idroterapiche. Strutture Sanitarie e Socio-Assistenziali: ospedali, cliniche private, case di cura, RSA (Residenze Sanitarie Assistite), case albergo per anziani e comunità protette. Strutture Mediche e Ambulatoriali: studi odontoiatrici (dove la micronebulizzazione dei riuniti è un punto critico), poliambulatori e studi medici specialistici. Ristorazione Collettiva: mense aziendali, mense scolastiche, cucine di ospedali e grandi complessi di ristorazione. Edifici Pubblici e Hub di Trasporto: istituti scolastici di ogni ordine e grado, universi- tà, caserme, stazioni ferroviarie e aeroporti. Siti Industriali: limitatamente alle aziende dotate di torri di raffreddamento evaporative o sistemi di condizionamento con umidificazione dell’aria. Condomini: stabili provvisti di impianti centralizzati di produzione e distribuzione dell’Acqua Calda Sanitaria (ACS).
Il rischio del fermo estivo
Il batterio della Legionella trova il suo habitat ideale nelle acque calde (tra i 20°C e i 50°C) e prolifera all’interno dei ristagni, del calcare e del biofilm delle tubature. Le strutture rima- ste chiuse o utilizzate pochissimo nei mesi estivi – come molte palestre o ali di strutture ri- cettive – corrono il rischio maggiore. Al momento della riapertura e del ritorno dei flussi di utenti, la semplice messa in funzione di una doccia o di un rubinetto rimasto fermo per settimane può nebulizzare il batterio nell’aria, esponendo chiunque la utilizzi al rischio di contrarre una grave forma di polmonite.
Le conseguenze per chi è in fallo
In sede di accertamento successivo a un caso di infezione, le sanzioni amministrative previste dal decreto sono severe. La sola mancata redazione del Documento di Valuta-zione del Rischio (DVR) Legionella comporta sanzioni che vanno da 4.000 a 24.000 euro. Qualora si accertasse il superamento dei limiti di legge per la presenza del batterio senza che il gestore abbia adottato le necessarie misure correttive, la sanzione pecunia- ria varia da 5.000 a 30.000 euro. Oltre al danno economico, l’azienda affronta il rischio del fermo parziale o totale dell’attivi- tà imposto dall’autorità sanitaria per le operazioni di bonifica e lo spettro delle tutele risar- citorie in sede civile per danno biologico, che le compagnie assicurative tendono a non coprire se viene dimostrata la totale assenza delle misure di prevenzione obbligatorie.
Un approccio scientifico alla prevenzione
Per tutelare la propria attività non serve improvvisare shock chimici fai-da-te, ma serve un percorso lineare coordinato da professionisti: una mappatura tecnica dei punti critici dell’impianto, l’esecuzione di analisi dell’acqua affidate a laboratori accreditati e la compi- lazione di un registro delle manutenzioni periodiche (come il flussaggio regolare dei punti poco usati e la disincrostazione dei terminali). Prevenire l’evento è l’unico modo per pro- teggere la salute dei propri utenti e blindare la continuità della propria azienda.
Foto di CDC (PHIL #1187) – CDC Public Health Image Library | via Wikipedia
(Gina Consulting è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)
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