“A Santa Maria degli Angeli, a poca distanza dalla basilica e in una zona che ospita da anni numerose attività commerciali (bar, due pizzerie, macelleria, ottica, parrucchiera, laboratorio analisi, ambulatorio fisioterapia, centro estetico, palestra e altre), a servizio della comunità locale, ma che è già caratterizzata da una cronica insufficienza di parcheggi, essendo anche punto di residenza di quattro condomini, i cui posti auto vengono condivisi con clienti e avventori delle attività, ha recentemente aperto un ristorante con circa 200 posti a sedere, attivo a pranzo e cena, configurando un evidente mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001″. Lo scrive in una nota il consigliere Eolo Cicogna, ricordando come la legge regionale “definisce come mutamento rilevante della destinazione d’uso ‘ogni forma di utilizzo degli edifici o di singole unità immobiliari diversa da quella in atto, tale da comportare il passaggio tra le categorie funzionali residenziale, turistico- ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, rurale’. La trasformazione di uno showroom in ristorante con 200 posti a sedere – per l’esponente del centrodestra – configura chiaramente un mutamento dalla categoria commerciale al dettaglio alla categoria commerciale con somministrazione, comportando un significativo incremento del carico urbanistico in termini di: flussi veicolari e pedonali; necessità di parcheggi; produzione di rifiuti, impatto acustico e orari di utilizzo”.
“È noto che ogni qualvolta si passa da una categoria edilizia ad un’altra va verificata la compatibilità dell’uso ed eventualmente la dotazione di standards urbanistici e che trasformare l’uso di un immobile in ristorante, seppur senza opere, comportando il cambio di categoria edilizia non compatibile con l’uso precedente, determina l’obbligo di verifica degli standards urbanistici, ad esempio della dotazione di parcheggio”, sottolinea Cicogna, rilevando “Una grave violazione degli obblighi di verifica previsti dalla normativa regionale umbra, in particolare: Mancata o comunque carente valutazione dell’incremento del carico urbanistico: L’art. 155, comma 7, della L.R. 1/2015 prevede che i mutamenti rilevanti di destinazione d’uso siano soggetti a specifici titoli edilizi che presuppongono un’adeguata istruttoria; Omessa o comunque carente verifica della dotazione di standard urbanistici: Come stabilito dal D.P.R. 380/2001, art. 32, il mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 1444/1968 costituisce variazione essenziale; Mancata applicazione del principio di compatibilità urbanistica: La giurisprudenza ha stabilito che “il cambio di destinazione d’uso […] deve rispettare il principio di compatibilità urbanistica con la destinazione prevalente della zona omogenea”; Omessa valutazione dell’impatto sulla viabilità e sui servizi: Il Comune aveva l’obbligo di verificare la sostenibilità dell’intervento rispetto alle infrastrutture esistenti”.
Cicogna sottolinea inoltre come “L’attività utilizza un generatore elettrico che rimane acceso per molte ore del giorno e della notte, generando un rumore costante e invasivo, in violazione delle norme sulla tutela della quiete pubblica” e che “l’incremento della produzione di rifiuti e gli orari di lavoro che si protraggono fino a notte inoltrata hanno compromesso la vivibilità dell’intera area” e per questo interpella sindaco e giunta per sapere “Sulla base di quale istruttoria tecnica sia stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso, specificando se siano state effettuate le verifiche previste dall’art. 155 della L.R. 1/2015 in ordine all’incremento del carico urbanistico; Quali valutazioni siano state compiute in merito alla compatibilità del nuovo uso con la dotazione di standard urbanistici esistenti, in particolare per quanto riguarda i parcheggi; Se sia stata verificata la conformità dell’intervento alle previsioni dello strumento urbanistico vigente e la sua sostenibilità rispetto alle infrastrutture di viabilità e servizi esistenti; Per quale motivo non sia stata richiesta una valutazione di impatto sulla viabilità e sui servizi, considerando il significativo incremento di utenza (200 posti a sedere) in un’area già satura; Quali controlli siano stati effettuati sull’impatto acustico del generatore elettrico e se
siano state imposte prescrizioni per la tutela della quiete pubblica” e “Quali provvedimenti urgenti l’amministrazione intenda adottare per: Verificare la legittimità del titolo rilasciato alla luce degli obblighi di verifica previsti dalla normativa regionale
Creare adeguate dotazioni di parcheggio; garantire il rispetto della quiete pubblica; tutelare la vivibilità dell’area e se l’amministrazione ritenga conforme ai principi di buona amministrazione e di tutela dell’interesse pubblico aver autorizzato un ristorante di tale impatto senza le adeguate e necessarie verifiche preventive previste dalla legge regionale umbra”.
Foto di Seval Torun | via Unsplash
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