Dopo la decisione del governo che ha lasciato la zona arancione, per l’Umbria è stata emessa nella serata di ieri venerdì 12 febbraio una nuova ordinanza regionale che prevede in sintesi:
Che i comuni di Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell’Umbria e Montegabbione, con decorrenza immediata, non saranno più soggetti alle restrizioni territoriali specifiche, che invece rimangono valide per i comuni della provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo, contenute nell’ordinanza 14 del 6 febbraio.
Confermata dunque la validità sino al 21 febbraio dell’ordinanza 14 del 6 febbraio 2021 che stabilisce sia alcune prescrizione in ambito della pratica sportiva valide per tutto il territorio regionale, sia alcune misure restrittive specifiche per la provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo. Misure già valide in Umbria dalla scorsa settimana.
Si prolungano gli effetti, sino al 21 febbraio, degli articoli 1,2,4 e 5 dell’ordinanza numero 7 del 22 gennaio e in sintesi, vale a dire :
Scuole (in tutto il territorio fatta eccezione la provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo, dove rimane in vigore la didattica a distanza per tutte le scuole di ordine e grado) 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (pubbliche, privare e paritarie) continueranno l’attività scolastica in presenza, per il restante 50% delle lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza.
Associazioni:
– Vietato (in tutta la regione)
Rimangono sospese fino al 21 febbraio tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
– Consentito (i tre punti seguenti sono validi per tutto il territorio fatta eccezione la provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo dove le attività sono sospese sino al 21 febbraio).
1) Ai sensi all’articolo 1 comma 10 lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi al luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all’aria aperta con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia di cui all’allegato 8 del medesimo DPCM.
2) Sono inoltre consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
3) È infine consentita la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.
Per tutto ciò che non è indicato, né presente nelle ordinanze sopracitate, si precisa che ci si rifà alle misure della “Fascia Arancione” dell’ultimo Dpcm per quel che concerne la Provincia di Terni (tranne Amelia e San Venanzo) e alla “Fascia Rossa” la Provincia di Perugia e i Comuni di Amelia e San Venanzo. Misure alle quali come specificato vanno aggiunte le prescrizioni contenute nelle ordinanze in essere regionali (sopra indicate) ed eventuali comunali.
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