(Flavia Pagliochini) I cittadini di Bastia Umbra continuano a vincere la loro battaglia contro le multe: e dopo quelle del T-Red a via Hochberg, dove il Comune ha peraltro annullato i 138 verbali contro cui era stato fatto ricorso [agendo in autotutela dopo aver perso 8 ricorsi], a finire ko è anche il Comune di Cagli per un autovelox non omologato e che per un solo km di “sforamento” ha multato una professionista bastiola, una commercialista con ‘affari’ anche nelle Marche.
I fatti – riporta il Corriere dell’Umbria in edicola oggi – risalgono all’anno 2022 quando la ricorrente, una professionista di Bastia Umbra, si è vista notificare da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di Cagli , un verbale per eccesso di velocità per aver superato di 1 km/h il limite di velocità di 70 km/h. L’accertamento è stato compiuto mediante un autovelox Kria T-Exspeed V 2.0 collocato in località Cagli direzione Pesaro: a occuparsi del caso è l’avvocato Gian Marco Abeltino: “Appreso che l’autovelox impiegato dal Comune di Cagli non era omologato – spiega al Corriere dell’Umbria – ho deciso di fare ricorso al Giudice di Pace di Urbino che nel 2023 ha accolto il ricorso della professionista disponendo l’annullamento del verbale impugnato e compensando le spese tra le parti. La ricorrente, pur avendo sostenuto le spese di iscrizione a ruolo e legali, si era comunque detta soddisfatta: se non fosse che, dopo circa sei mesi, è arrivata , da parte del Comune di Cagli , la notifica del ricorso in appello”.
Nella battaglia tra legali, a prevalere è stata la tesi difensiva dell’avvocato Abeltino: “Facendo mio l’orientamento dominante nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – dice ancora l’avvocato – ho sostenuto che la legge è estremamente chiara nell’affermare, in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità, all’articolo 142 comma 6 del Codice della Strada, che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova soltanto le risultanze di apparecchiature debitamente omologate; e nonostante l’Avvocatura dello Stato con un parere e il Ministero con una circolare ad hoc abbiano cercato di sostenere la tesi della equipollenza delle procedure di omologazione e approvazione, al fine di ‘salvare’ gli accertamenti compiuti a mezzo degli autovelox non omologati, le due procedure differiscono in maniera sostanziale perché – conclude il legale – solo la procedura di omologazione è in grado di garantire la perfetta funzionalità e l’affidabilità dello strumento impiegato”. Con sentenza n.139/2025 pubblicata in data 12/06/2025 il Tribunale Ordinario di Urbino ha dunque rigettato l’Appello del Comune di Cagli sull’autovelox non omologato, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Urbino e rimarcando il fatto che l’unico strumento idoneo a garantire la regolare rilevazione della velocità è esclusivamente l’apparecchio omologato.

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